Art. 2.

      1. Sulla quota dell'indennità integrativa speciale di cui all'articolo 1 viene trattenuto, in sede di riliquidazione agli ex dipendenti ivi indicati, il contributo previdenziale obbligatorio, determinato con riferimento alla quota dell'indennità integrativa speciale spettante in base al livello, qualifica o posizione giuridica rivestiti all'atto della cessazione dal servizio.